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Libro quarto: artt. 1467-1469. Eccessiva onerosità - 9788808049810

di Angelo Riccio edito da Zanichelli, 2010

Informazioni bibliografiche del Libro

 

Libro quarto: artt. 1467-1469. Eccessiva onerosità: La disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta, alla luce del nuovo diritto vivente dei contratti, non rappresenta più una eccezione alla regola generale della irrilevanza dello squilibrio economico sopravvenuto tra le prestazioni contrattuali. In forza delle clausole generali di buona fede, correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, nonché della nuova concezione della causa in concreto, si attribuisce al giudice, anche oltre le rigide regole del codice civile, il potere di sindacare e correggere equitativamente gli atti di autonomia privata non meritevoli di tutela. L'autonomia privata, dunque, trova un limite generale nel controllo-giudizio di meritevolezza che il giudice è tenuto a compiere, anche d'ufficio, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico, in sintonia con il dovere costituzionale di solidarietà, riferibile anche ai rapporti contrattuali. In questa ottica anche il diritto potestativo, che per antonomasia veniva considerato insindacabile, è oggi ritenuto ampiamente sindacabile in base al principio di buona fede che comporta la necessità del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti: da esso discende la possibilità per il giudice di intervenire anche in senso modificativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Excessive intervening expense discipline, in the light of the new living law of contracts, no longer represents an exception to the general rule of the irrelevance of economic imbalance occurred between contractual performance. Under the general clause of good faith, fairness, reasonableness, proportionality and of the new conception of the case in practice, it gives the judge, even beyond the strict rules of the civil code, the ability to syndicate an equitable and correct the acts of private autonomy not deserving of protection. The private autonomy, therefore, is a general limit on the control-the judgment of excellence that the judge is obliged to fulfill, even ex officio, to protect the general interest of the legal system, in keeping with the constitutional duty of solidarity, referring also to contractual relations. In this context also entitled potestativo, which by definition was considered unchallengeable, is today widely considered strictly non-negotiable on the basis of the principle of good faith which requires the opposing interests of the parties: balance from it descends the possibility for the judge to intervene in the amending Act on the content of the contract, where this is necessary to ensure fair reconciliation of the interests of the parties and to prevent or repress the abuse of rights.

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